Regione Lombardia

Benessere organizzativo

Sezione Amministrazione Trasparente sul sito del Comune di Como: Benessere organizzativo

Dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016.

 

Informazioni pubblicate ai sensi della normativa previgente.

L'art. 14, comma 5 del D.Lgs 150/09 (Riforma Brunetta) prevede che gli Organismi indipendenti di valutazione curino annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

Gli artt. 16, 31 e 74 della suddetta Riforma non ricomprendono l’art. 14 tra le norme applicabili agli enti locali né direttamente né a livello di principi a cui adeguare i propri regolamenti.

L’inapplicabilità di tale norma agli enti locali si estenderebbe, pertanto, anche all’art. 20, comma 3 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), per il quale “…le singole amministrazioni devono pubblicare i risultati dell’indagine sui propri siti istituzionali, oltre che trasmetterli alla CIVIT”.

In relazione alle suddette analisi sul benessere organizzativo, la CIVIT ha approvato un modello di rilevazione omogeneo per l’intera P.A., riferendo espressamente lo stesso adempimento agli obblighi previsti dall’art. 14, comma 5 del D.Lgs 150/09 che, come detto, non si applica agli enti locali [1] .

INDAGINE SULLO STRESS DA LAVORO CORRELATO:

Il D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha introdotto (agli artt. 28 e 29) la necessità di valutare, tra i fattori di rischiosità legati alle diverse attività lavorative, il rischio da stress da lavoro correlato, riportando gli esiti di tale valutazione all’interno di una relazione.

Il D.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha stabilito che “a l fine di adottare  le  opportune  misure  organizzative,  nei confronti delle amministrazioni pubbliche … il termine di applicazione delle disposizioni di  cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al  31 dicembre 2010 ….).

In adempimento a tale normativa, nel corso dell’anno 2011, il comune di Como ha condotto un’i ndagine sul rischio stress da lavoro correlato tra i propri dipendenti, attraverso più fasi:

  1. ricerca psicosociale nella quale viene effettuata una rilevazione dello stress percepito;
  2. rilevazione degli indicatori presenti nell’organizzazione dell’Ente, di correlazione con la ricerca precedentemente effettuata e di stesura di una relazione conclusiva;
  3. formazione-informazione per i dirigenti e le posizioni organizzative dell’Ente, sullo stress lavoro-correlato con presentazione dei dati della ricerca effettuata.

Pur non essendo previsto per gli enti locali l’obbligo di realizzare e pubblicare apposite indagini sul benessere organizzativo (ex art. 14, comma 5, D.lgs 150/2009), di seguito si pubblicano gli esiti della rilevazione condotta dal Comune di Como sul rischio stress da lavoro correlato per i propri dipendenti, applicando in tal modo, in maniera estensiva, il dispositivo di cui all’art. 20, comma 3 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza).

 


 

[1] Cfr “ Amministrazione trasparente. Le norme d’interesse per l’ufficio personale” di Mario Ferrari in “Personale News” ed. “Publika”  Numero 8 – 23 aprile 2013

Pagina aggiornata il 03/06/2024

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