Catasto delle aree percorse dal fuoco

La “Legge quadro in materia di incendi boschivi” n. 353 del 21 novembre 2000, modificata e integrata da ultimo con la Legge n. 155/2021 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, prevedendo altresì che i Comuni vi appongano vincoli specifici.

I Comuni provvedono a censire le aree interessate tramite l'istituzione del "Catasto delle aree percorse dal fuoco”, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dall’Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

Ai sensi della Legge n. 353/2000, le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni e in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato detto vincolo, pena la nullità dell'atto.

 

 

 19/05/2022 D.G.C. n. 146 del 19/05/2022: "ISTITUZIONE DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" AI SENSI DELLA LEGGE N.353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" MODIFICATA DALLA LEGGE N.155/2021

Allegati:

Individuazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco

Avviso di pubblicazione

Pagina aggiornata il Mon Jun 03 13:03:00 CEST 2024

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