Regione Lombardia

In dettaglio

Facendo seguito alla Circolare n. 38138 del 18 novembre 2024 e alla nota trasmessa a codesta Amministrazione dalla Prefettura di Como, si comunica che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla luce dell'intensificarsi del fenomeno delle "locazioni brevi", ha segnalato la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche. 

Pertanto, rammentando le disposizioni di cui all'art. 109 TULPS secondo cui “1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. 3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”, viene precisato che tali disposizioni si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni. 

Per effetto si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di check-in "da remoto" non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all'art. 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive, che, pertanto, devono procedere all'identificazione de visu. 

Si conferma, dunque, che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive», come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.
In tale contesto, per completezza di informazione, si richiamano altresì le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In conclusione, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia come nella ratio sottesa all'art. 109 TULPS di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente. 

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Pagina aggiornata il 19/12/2024

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