A chi è rivolto
Ai proprietari di immobili in cui viene riscontrata la presenza di amianto e a tutti i cittadini che constatano la presenza di amianto sul territorio.
Descrizione
L’amianto fa parte di una famiglia di minerali molto comuni in natura. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa (una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano) lo resero adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco.
E’ stato utilizzato fino al 1980 circa come isolante termico in edilizia e nell’industria; in seguito è stato vietato in molti paesi, perché è nocivo per la salute: le polveri contenenti fibre d'amianto, respirate, possono causare gravi patologie.
A causa dei possibili effetti sulla salute che si manifestano anche a distanza di molti anni dall’esposizione (si possono verificare tempi di latenza di 40 anni), la produzione e la vendita di sostanze contenenti amianto sono state vietate nel nostro paese a partire dal 1994.
Rischi per la salute
L’amianto è costituito da fibre che hanno la caratteristica di dividersi longitudinalmente, per cui mantiene questo suo aspetto fino alla dimensione di alcuni centesimi di micron.
Se inalato può entrare in profondità negli alveoli polmonari e generare patologie di diversa gravità, compreso il cancro.
Va precisato che non è la presenza in sé dell’amianto ad essere pericolosa; l’amianto costituisce un rischio solo quando i manufatti si sgretolano e disperdono le fibre nell'ambiente.
Non esiste, però, una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa.
Un'esposizione prolungata nel tempo o a elevate quantità aumenta significativamente le probabilità di ammalarsi.
Dove si trova
Oggi l’amianto può essere ancora presente in materiali utilizzati per la realizzazione di edifici o manufatti civili, militari o industriali.
I materiali più pericolosi sono quelli che rilasciano facilmente le fibre in aria e cioè quelli friabili, mentre i materiali compatti (come l’Eternit), se sono ben conservati difficilmente perdono fibre.
I maggiori livelli di rischio si sono riscontrati negli ambienti di lavoro dove l’amianto veniva manipolato e negli ambienti dove è presente amianto spruzzato in cattivo stato di conservazione.
Per i materiali contenenti amianto compatto, come le coperture degli edifici in cemento-amianto (Eternit), il rischio non è, in generale, particolarmente elevato ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali, i quali possono diventare un rischio solo se danneggiati.
Come fare
I cittadini possono comunicare al Comune la presunta presenza di amianto sul territorio comunale effettuando una segnalazione scritta, che deve riportare:
- Nome, cognome, indirizzo e numero telefonico della persona che fa la segnalazione, per poterla ricontattare e chiedere eventuali chiarimenti;
- Indirizzo e descrizione del sito contenente amianto;
- Se possibile, una mappa e/o una o più foto (preferibilmente in formato digitale) del luogo dove si trova l’amianto, per facilitare le verifiche.
La segnalazione, indirizzata al Servizio Ambiente, va trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
- di persona, allo sportello di front-office Protocollo
- via posta elettronica certificata (solo da PEC) a: protocollo@comune.pec.como.it
- via posta elettronica ordinaria (solo da PEO) a: ambiente@comune.como.it
- tramite servizio postale a: Comune di Como – via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como.
Cosa serve
Dettagliata descrizione della segnalazione, seguendo le indicfazioni alla voce 'Come fare'.
In presenza di amianto, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge deve:
- in primo luogo, far pervenire all'ATS Insubria, Dipartimento di Prevenzione Medico e per conoscenza al Comune di Como, Servizio Ambiente, il modello NA/1 ai fini del popolamento del censimento dei siti con presenza di amianto;
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione dell’amianto;
- tenere la documentazione da cui risulti il luogo dove si trovano i materiali contenenti amianto;
- apporre degli avvisi per evitare di maneggiare per errore l’amianto, se si trova sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni);
- garantire il rispetto delle misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in qualsiasi occasione in cui si possa toccare o sollecitare i materiali;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- svolgere le verifiche periodiche sulle parti in amianto e disporre la bonifica, se necessaria;
- in presenza di amianto friabile, deve far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale esperto, facendo redigere un rapporto dettagliato e completo di fotografie.
In caso sia già stata effettuata una bonifica con incapsulamento, occorre:
- controllare che non siano avvenuti distacchi o sfaldamenti del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto;
- controllare che non sia scomparso il colore dell'ultimo strato e che non sia riapparso il colore del prodotto sottostante, perché è segno di usura del materiale.
Cosa si ottiene
Il Comune, una volta ricevuta la segnalazione, invita i proprietari a produrre la documentazione prevista:
- Modello NA/1, che serve ad alimentare il censimento regionale dei siti contenenti amianto. Il modello NA/1 può essere compilato direttamente dal proprietario
- Modello di Valutazione del Rischio secondo l'algoritmo regionale allegato al d.d.g.s. 13237 del 18/11/2008 o con altri sistemi analitici. La valutazione del rischio, e la compilazione del relativo modello, deve essere effettuata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto ad un albo professionale
- Nel caso in cui l'indice di degrado di una copertura risulti più alto di quanto previsto dal d.d.g.s. sopra citato, è necessario altresì che il proprietario presenti nel più breve tempo possibile un crono-programma con tempi certi per l'eventuale intervento di messa in sicurezza
La documentazione sopraelencata dovrà essere trasmessa entro trenta giorni all'ATS, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, e per conoscenza al Comune di Como, Servizio Ambiente.
Tempi e scadenze
30 giorni
Quanto costa
Il servizio è gratuito
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Sanzioni
La Legge Regionale 14/2012 ha introdotto sanzioni amministrative da € 100,00 a € 1.500,00 in caso di mancata comunicazione della presenza di manufatti contenenti amianto.
Per eseguire i lavori
I lavori di bonifica dell’amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti devono essere effettuati da una società specializzata.
In caso di rimozione/demolizione di manufatti in cemento-amianto, bisogna rivolgersi ad una impresa iscritta all’Albo delle ditte autorizzate alla rimozione dell’amianto (http://www.albonazionalegestoriambientali.it/).
La società incaricata della bonifica, nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, deve predisporre un Piano di Lavoro per lo smaltimento dell’amianto da trasmettere all’ATS, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’ATS può richiedere particolari prescrizioni per le operazioni di bonifica.
IL P.R.A.L.
Il P.R.A.L. (Piano Regionale Amianto Lombardia) era stato istituito con la D.G.R. 1526 del 22/12/2005 e in esso si prevedeva, a livello pianificatorio, la rimozione completa dell'amianto in Lombardia in un arco temporale di dieci anni, ovvero entro la fine del 2016.
La Regione ha recentemente comunicato che il P.R.A.L. è ad oggi scaduto e quindi non dispiega più efficacia giuridica, pertanto anche il termine di cui sopra risulta decaduto.
Restano comunque in vigore gli obblighi di comunicazione e di monitoraggio dello stato di coperture e manufatti contenenti amianto da parte dei proprietari.
E’ possibile chiedere informazioni e chiarimenti contattando il Servizio Ambiente oppure ATS Insubria - Sede territoriale di Como