Ai sensi dell’art. 58 del decreto legge n. 112/2008, così come convertito dalla legge n. 133/2008, il Comune ha la competenza di individuare i singoli beni immobili ricadenti nel territorio, che non risultino strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ma siano suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene prodotto pertanto un apposito elenco denominato Piano delle Alienazioni (clicca qui per visualizzare il Piano delle Alienazioni 2024-2026) con valenza triennale, nel quale sono inseriti i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Il piano viene annualmente aggiornato e approvato dal Consiglio Comunale e costituisce allegato al bilancio di previsione.