I certificati anagrafici sono attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero, nascita, morte, matrimonio, godimento dei diritti politici).
Certificati per uso privato
Dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabiltà (L.183/2011) agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000) ne consegue che gli uffici comunali "anagrafe" possono rilasciare i certificati solo ad uso privato.
Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia etc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (euro 16,00) e dei diritti di segreteria.
Possono essere rilasciati in esenzione d'imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del D.P.R. 642/1972) e successive modifiche.
Chi ritiene di aver diritto ad una esenzione, ha sempre l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l'operatore suggerire eventuali cause di esenzione. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.
NOTE: l'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente. L'articolo 2 del D.P.R. 26/10/1972, nr. 642 stabilisce che sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso