Regione Lombardia

A chi è rivolto

Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Como in possesso dei seguenti requisiti:

  • presenza di una situazione di morosità incolpevole determinata da una consistente riduzione della capacità reddituale in misura pari o superiore al 15%, antecedente la data dell’atto di intimazione di sfratto con citazione per la convalida, la cui causa si sia verificata successivamente alla stipula/rinnovo del contratto di locazione per il quale è stata avviata la procedura di rilascio;
  • valore I.S.E.E ordinario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 26.000,00;
  • essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
  • essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e avere la propria residenza anagrafica nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno dopo la sottoscrizione del contratto;
  • cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno, o ricevuta della raccomanda A.R. comprovante l’invio della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno;
  • non essere titolari (né il richiedente, né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile, fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nella provincia di residenza.

Descrizione

L’intervento è volto all’attivazione di iniziative di contrasto alla morosità incolpevole che abbiano l'effetto di interrompere o differire il procedimento di sfratto e di sostenere la stipula di un nuovo contratto d'affitto a costi più bassi di quelli a libero mercato.

I contributi sono destinati alle seguenti misure:

  1. Risanamento della morosità incolpevole contratta, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile e:
    mantenimento del contratto in essere (a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua non inferiore ai due anni)
    oppure:
    sottoscrizione di un nuovo contratto per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di sfratto con citazione per la convalida (con canone inferiore al precedente contratto).
    Valore complessivo del contributo: fino a un massimo di € 12.000,00 così composto:
    - fino a € 8.000,00 - per il solo risanamento della morosità contratta
    - fino alla capienza del contributo massimo concedibile di € 12.000,00 - a sostegno del pagamento deposito cauzionale e/o delle mensilità del nuovo canone di locazione
    Il contributo è erogato direttamente al proprietario dell’immobile.

  2. Differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario, all’inquilino moroso incolpevole, di trovare un’adeguata soluzione abitativa attraverso il riconoscimento al proprietario dei canoni corrispondenti alle mensilità del periodo di differimento.
    Valore complessivo del contributo: fino a un massimo di € 12.000,00 così composto:
    - fino a € 6.000,00 - per il periodo di differimento necessario al conduttore per trovare una adeguata soluzione abitativa
    - fino alla capienza del contributo massimo concedibile di € 12.000,00 - per il sostegno nel pagamento della cauzione e delle mensilità del nuovo canone di locazione nel caso in cui la persona in condizione di morosità incolpevole reperisca nel frattempo una nuova unità abitativa, anche in comune diverso da quello della propria residenza
    Il contributo è erogato direttamente al proprietario dell’immobile.
  3. Contributo per la stipula di un nuovo contratto di locazione sul libero mercato.
    Il contributo è volto ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato, convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.
    Il nuovo alloggio può essere reperito anche al di fuori del comune di Como, purché in Regione Lombardia.
    Valore del contributo: fino a un massimo di € 3.000,00 - Il contributo può essere erogato al proprietario o all’inquilino, in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, a canone concordato, convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.
     
  4. Contributo per il pagamento delle mensilità relative a un nuovo contratto, stipulato anche in comune diverso da quello di residenza, da sottoscriversi a canone concordato, convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato, fino alla capienza del contributo massimo concedibile di € 12.000,00.
    Il contributo può essere erogato al proprietario o all’inquilino in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, a canone concordato, convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.

I contributi di cui al numero 3) e 4) possono essere cumulabili.
L’assegnazione dei contributi è sempre subordinata alla sottoscrizione del progetto personalizzato.
La quantificazione del contributo e la corresponsione dello stesso verranno definiti di concerto con il Servizio Sociale, cui competerà la valutazione di tutte le istanze prevenute complete e valutate idonee.


Decreto 30 marzo 2016: Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni). (16A05349) (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2016)
 

Come fare

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata agli Uffici del Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione previo appuntamento, al fine di verificare la documentazione necessaria.

Cosa serve

Accertamento della condizione di morosità incolpevole ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016.

Per morosità incolpevole deve intendersi la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

  • perdita del lavoro per licenziamento o per mancato superamento del periodo di prova;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di contratti di lavoro atipici; 
  • cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare. che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo; 
  • riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare e/o mancato rispetto della corresponsione dell’assegno di mantenimento; 
  • modifica del nucleo familiare (ad es. accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli). 
    necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Per consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, si intende una riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare in misura pari o superiore al 15%, successiva alla stipula del contratto e antecedente la data dell’atto di intimazione di sfratto con citazione per la convalida. 

Cosa si ottiene

Concessione di contributi economici in relazione alle differenti misure disponibili nell’Avviso.

Tempi e scadenze

Gli interessati possono presentare domanda a partire dal 5 settembre 2024 fino al 13 dicembre 2024.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

La domanda deve essere presentata agli uffici previo appuntamento da prenotare telefonicamente

Comune di Como - Servizi Sociali e Educativi

Via Vittorio Emanuele II 93 - 22100  - Como

Casi particolari

Per casi particolari è possibile rivolgersi al Servizio Sociale Professionale del Comune di Como.

Condizioni di servizio

Contatti

Numero da chiamare per informazioni e per prenotare un appuntamento - attivo solo lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: 347.5889102

Unità Organizzativa responsabile

Allegati

Collegamenti

mattonella avviso 2 (1)
avvisi 6 set 2024

Avviso a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli soggetti a provvedimenti di sfratto

Intervento volto all’attivazione di iniziative di contrasto alla morosità incolpevole

Pagina aggiornata il 08/11/2024

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