La dichiarazione di nascita può essere resa da:
- uno dei due genitori, se uniti in matrimonio;
- dall'incaricato del Centro di nascita (Ospedale), dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata;
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se la filiazione è naturale;
- da un procuratore speciale.
I genitori, al momento della nascita, concordi nella volontà, possono scegliere di attribuire:
- il singolo cognome di uno dei genitori*;
- il doppio cognome nell’ordine dagli stessi stabilito*.
*Le Sentenze della Corte Costituzionale n. 286 in data 08/11/20016 – 21/12/2016 e n. 131 in data 27/04/2022 – 31/05/2022 hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio.
Il cognome del figlio nato da genitori entrambi stranieri viene determinato applicando la legge nazionale del figlio stesso (come previsto dall’art. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i.).