L’estumulazione può essere ordinaria se richiesta dai familiari decorsi 20 anni dalla tumulazione, oppure straordinaria se richiesta dai familiari nel caso in cui non siano ancora decorsi 20 anni dalla tumulazione.
Nel caso in cui la concessione cimiteriale sia scaduta, e siano decorsi 20 anni dalla tumulazione, il Comune, nell’ambito della programmazione delle attività cimiteriali nei vari cimiteri cittadini, potrà inserire la concessione scaduta nell’elenco delle sepolture con concessione scaduta mediante pubblicazione in Albo Pretorio ed affissione al cimitero.
A seguito della pubblicazione dell’Avviso in Albo Pretorio di concessione scaduta o prossima alla scadenza, i familiari aventi titolo, nel caso in cui non intendano optare per il rinnovo della concessione cimiteriale, possono disporre l’estumulazione dei resti mortali dei propri defunti per destinarli a nuova sepoltura, anche previa cremazione sia che trattasi di resti mortali inconsunti o di resti mortali mineralizzati, oppure, nel caso di resti mortali mineralizzati, possono optare per la raccolta dei resti ossei e collocamento in altra sepoltura, sia nel caso di altra concessione già in essere che nel caso di preventiva stipula di nuova concessione cimiteriale. In relazione alla scelta della cremazione i familiari aventi titolo possono optare oltre che per il collocamento delle ceneri in altra sepoltura, anche per l’affido o per la dispersione delle medesime. Nel caso in cui i familiari intendano rinunciare sia al rinnovo della concessione che a reclamare i resti mortali il Comune procederà secondo quanto previsto nel relativo Avviso pubblicato in Albo Pretorio ed affisso al cimitero.