A chi è rivolto

A tutti coloro ai quali è stata contestata o notificata una violazione al Codice della Strada

Descrizione

L'Agente di Polizia Locale, nell'accertare eventuali violazioni alle norme del Codice della Strada, redige:

  • avviso di violazione che può essere lasciato sul veicolo quando non sia presente il il conducente e/o il proprietario del veicolo in sosta. Il pagamento della sanzione amministrativa indicata sull'avviso di violazione può essere effettuato entro 5 giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione. Qualora pervenga in tempo utile (stimato in circa 10 giorni dalla data della violazione) l'attestazione del pagamento dell'avviso di violazione, il Comando di Polizia Locale non darà inizio alle procedure di notifica dell'illecito amministrativo accertato. Diversamente occorre attendere il verbale che deve essere notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data della violazione (art. 201 D. L.vo 285/92).
  • verbale di contestazione - se all'atto dell'accertamento della violazione alle norme del Codice della Strada è presente il conducente e/o il proprietario del veicolo, l'Agente redige il verbale contestando immediatamente la violazione e notificandone copia al trasgressore.

Come fare

Le sanzioni amministrative connesse alla violazione del Codice della Strada e rilevate dalla Polizia Locale di Como possono essere pagate:

Il​ ​pagamento​ ​può essere effettuato, in modo alternativo secondo le indicazioni presenti nel verbale con le seguenti modalità:

  • se l'operatore di polizia stradale che ha effettuato la contestazione della violazione è dotato di idonea apparecchiatura effettuando il​ ​pagamento​ ​immediatamente in misura ridotta e in forma agevolata con strumenti di​ ​pagamento​ ​elettronico (bancomat, carta di credito, ecc.). Il​ ​pagamento​ ​ha effetto estintivo dell'obbligazione nel momento in cui viene approvato dal sistema di gestione elettronica (POS o analogo dispositivo).
  • effettuando il versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale indicato nel verbale, utilizzando, se disponibile, il bollettino di​ ​pagamento​ ​ad esso allegato. Il​ ​pagamento​ ​ha effetto estintivo della relativa obbligazione al momento del​ ​pagamento​ ​presso l'ufficio postale; il​ ​pagamento​ ​effettuato attraverso il bancoposta deve intendersi come mandato irrevocabile.
  • ordinando il​ ​pagamento​ ​mediante strumenti elettronici di​ ​pagamento​ ​collegati alla piattaforma di gestione dei​ ​pagamenti​ ​elettronici pagoPA. L'effetto liberatorio per chi ha pagato si produce dalla data di​ ​pagamento​ ​riportata sulle ricevute di​ ​pagamento​ ​(RT) che il sistema pagoPA mette a disposizione dei singoli enti beneficiari.
  • ordinando il​ ​pagamento​ ​mediante altri strumenti elettronici di​ ​pagamento, quando non siano ancora utilizzabili attraverso la piattaforma pagoPA. In tali casi, l'ordine di​ ​pagamento​ ​è irrevocabile e il​ ​pagamento​ ​ha effetto estintivo dell'obbligazione se l'accredito del relativo importo sul conto corrente dell'organo accertatore avviene entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine stesso. Per "accredito dell'importo" si intende la data di valuta indicata dall'istituto di credito che procede all'accredito della somma stessa sul conto corrente dell'amministrazione pubblica destinataria del​ ​pagamento.


 In ogni caso, per potersi avere l'effetto estintivo dell'obbligazione, nella causale del versamento deve risultare in modo chiaro e inequivocabile:

  • il nome di chi effettua il versamento,
  • gli estremi esatti del numero di registro generale (per i verbali notificati), o
  • il numero progressivo del verbale (per quelli consegnati direttamente al trasgressore), o
  • il numero di targa del veicolo

Cosa serve

Per poter pagare le sanzioni amministrative online è necessario:

  • il numero del verbale
  • la tipologia del verbale
  • l'anno di riferimento
  • la targa
  • la chiave web

Tutti questi dati si trovano sul verbale di violazione.

In alternativa è possibile pagare attraverso il bollettino postale allegato.

Cosa si ottiene

Il pagamento della sanzione

Tempi e scadenze

Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, la somma indicata sul verbale che corrisponde al minimo fissato dalle singole norme (art. 202 D. L.vo 285/92), oltre alle spese di notifica.

Nei casi in cui è ammesso il​ ​pagamento​ ​in misura ridotta il trasgressore può fruire di una ulteriore agevolazione consistente nella riduzione del 30% dell'importo dovuto.
 Detta riduzione si applica allorché l'interessato provvede al​ ​pagamento​ ​della​ ​sanzione​ ​entro 5 giorni dalla contestazione o dalla compiuta notificazione del verbale.
 
L'agevolazione non si applica per quelle violazioni che:

  • non ammettono il​ ​pagamento​ ​in misura ridotta: art. 202 c.3 bis (e quindi neppure quando è previsto il sequestro del veicolo: art. 210 c. 3);
  • costituiscono illecito penale;
  • rientrano nella disciplina di norme complementari, salvo esplicito rinvio alle disposizioni del titolo VI CDS;
  • prevedono la sospensione della patente di guida.


La riduzione è applicata anche agli importi dovuti nei casi di:

  • violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7 ( sanzioni​ ​notturne), di cui all'art. 195, c. 2 bis;
  • di​ ​pagamento​ ​ridotto previsto dall'art. 193, c. 3, CDS applicando l'ulteriore riduzione del 30 % sull'importo ottenuto dopo le previste riduzione a un quarto, sempre che il​ ​pagamento​ ​della​ ​sanzione​ ​così determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

 
Si precisa che la riduzione del 30% si applica anche nei casi di​ ​pagamento​ ​immediato obbligatorio previsti:

  • dall'art. 202, c. 2 bis, per le violazioni commesse da titolare di patente C, CE, D o DE nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose;
  • dall'art. 207 CDS per il conducente di veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE.

Quanto costa

La cifra della sanzione varia a seconda del tipo di infrazione.

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Ulteriori informazioni

La Polizia Locale, nell'espletamento delle sue mansioni si avvale di collegamento informatico con le banche dati del Ministero dei Trasporti e dell'A.C.I..
Qualora la notifica venga effettuata a soggetto estraneo alla violazione, poiché

  • il verbale era stato già pagato nei termini previsti dalla normativa vigente (60 giorni dalla data di notifica o contestazione  dell’illecito iscritto a ruolo);
  • il verbale era stato oggetto di opposizione ed archiviato dal Prefetto o dal Giudice di Pace;
  • il contribuente è deceduto;
  • il veicolo sanzionato era stato venduto ad altra persona;
  • il verbale era stato notificato ad un indirizzo diverso da quello di residenza;

 

Il soggetto deve far pervenire al Comando di Polizia Locale di Como la prova della propria regolare posizione rispetto a quanto richiesto e quindi a seconda dei casi dovrà consegnare: 

  • copia del versamento di pagamento;
  • provvedimento di archiviazione emesso dalla Prefettura di Como o dal Giudice di Pace;
  • copia del certificato di morte;
  • copia dell’atto di vendita;
  • atto rilasciato da una Pubblica Amministrazione, dal quale si possa evincere l’errore d’indirizzo.

Questa documentazione deve pervenire tramite comunicazione pec all'indirizzo protocollo@comune.pec.como.it ovvero a mezzo di consegna cartacea presso il Protocollo del Comune di Como
Per una più veloce risposta alle proprie istanze sarà opportuno rilasciare agli operatori della Polizia Locale il proprio indirizzo postale ed e-mail.
Verificata la documentazione ricevuta, l'ufficio verbali procederà immediatamente alla rinotificazione del verbale.

Condizioni di servizio

Contatti

Uffici Comando / informazioni : 031.252700

Pronto Intervento: 031.265555

Urp online

Unità Organizzativa responsabile

Pagina aggiornata il 02/10/2024

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