Le proposte di intitolazione di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico del Comune possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e singoli cittadini, purché tali proposte siano debitamente motivate e corredate da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi e possibilmente indicanti un'area disponibile e idonea all'intitolazione.
L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale è attribuita all'ufficio toponomastica che, nella valutazione della proposta, si attiene al principio di conservare l'omogeneità che caratterizza la zona, privilegiando i riferimenti legati alla storia e alla cultura locale.
L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili e alla circolare del Ministero dell'Interno n. 4/96.
È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 1158/1923 e dalla legge n. 1188/1927.