A chi è rivolto

Il Codice della Strda prevede la possibilità di ottenere il pagamento in rate mensili delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro.
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro. Per tale motivo è richiesta la presentazione del modello ISEE

Descrizione

La richiesta di pagamento rateale va presentata al protocollo del Comune nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti del comune.
La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione utilizzando eventualmente il modello appositamente predisposto.
La presentazione dell'istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace.
La​ ​rateazione​ ​del debito è subordinata, oltre che dal limite di reddito sopra indicato, anche alla presentazione di una specifica richiesta dell'interessato, che deve trovarsi in "condizioni economiche disagiate". Incombe sul richiedente l'onere di dimostrare l'esistenza di particolari situazioni comprovanti un'oggettiva condizione economica di particolare disagio, documentate in modo esaustivo.
La​ ​rateazione​ ​può essere concessa anche quando la sanzione pecuniaria è accompagnata da una sanzione accessoria, e non influisce sull'applicazione di quest'ultima.

Come fare

É necessario presentare la richiesta di rateizzazione tramite Protocollo.

Cosa serve

É necessario presentare la richiesta redatta su apposito modulo e allegare

  • copia modello ISEE;
  • marca da bollo da € 16.00;
  • autocertificazione sostitutiva.

Cosa si ottiene

La rateizzazione della sanzione

Tempi e scadenze

La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

L'autorità che applica la sanzione decide discrezionalmente se sussistono i presupposti per concedere il beneficio del pagamento dilazionato, avendo cura di commisurare il numero di rate e l'entità delle stesse  alla reale situazione di vita dell'obbligato.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale. Decorso il suddetto termine di novanta giorni senza che sia stata adottata la decisione, l'istanza si intende respinta. 
A cura dell'autorità ricevente, l'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine sono comunicati all'organo o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

Provvedimento di accoglimento
In caso di accoglimento della richiesta, vengono fissati:

  • numero e ammontare delle rate mensili da pagare;
  • termine entro il quale ogni singolo pagamento deve avere luogo.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento:

  • fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera 2.000,00 euro,
  • fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera 5.000,00 euro,
  • fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera 5.000,00 euro.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
Il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata.

Provvedimento di rigetto
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.


 

Quanto costa

É previsto il pagamento di una marca da bollo da € 16.00

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Ulteriori informazioni

Conseguenze per omesso pagamento delle rate
In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della​ ​rateazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (art. 203 c. 3 CDS).
In questo caso, l'interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento.

Pagamento rateale in forma spontanea
La somma da pagare in misura ridotta può autonomamente essere corrisposta dall'obbligato anche in maniera dilazionata, purché l'intero importo sia pagato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.
In questo caso, essendo stato - nei termini prescritti - corrisposto interamente il pagamento in misura ridotta, l'obbligazione pecuniaria si estingue.
Qualora invece entro il sessantesimo giorno sia stato effettuato solo un pagamento parziale, la somma versata non viene restituita, ma è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione, il cui importo sarà determinato con l'ordinanza ingiunzione.
 La determinazione dell'importo da corrispondere per la completa estinzione dell'obbligazione, conseguente al verbale divenuto esecutivo, risulta pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione e l'acconto fornito.

Condizioni di servizio

Contatti

Uffici Comando / informazioni : 031.252700

Pronto Intervento : 031.265555

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Pagina aggiornata il 02/10/2024

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