A chi è rivolto

A tutti coloro che intendono presentare ricorso contro una sanzione amministrativa

Descrizione

Il ricorso può essere effettuato al Prefetto o IN ALTERNATIVA al Giudice di Pace di Como.

Ricorso al Prefetto
Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore quindi l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale. 

Ricorso al Giudice di Pace
In alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale al Giudice di Pace di Como.

 

Come fare

Il ricorso al Prefetto (detto anche scritto difensivo) va redatto in carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo.

Il ricorso al Prefetto può essere presentato con tre modalità diverse e alternative:

  • tramite pec del Protocollo del Comune di Como e in tal caso il ricorso si intende presentato per il tramite della Polizia Locale che sarà incaricata di trattarlo
  • a mano in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Como
  • a mano presso il Protocollo della  Prefettura di Como – Ufficio Depenalizzazione, via Volta 50, Como.

Il ricorso al Giudice di Pace si deposita personalmente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Como, viale Innocenzo XI 60, Como, oppure può essere inviato tramite raccomandata a/r. (in tale caso farà fede la data di spedizione) allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale.

Cosa serve

Per il ricorso al Prefetto vanno indicate le complete generalità del ricorrente, occorre esprimere le motivazioni del ricorso ed in conclusione formulare chiaramente le richieste.
È possibile allegare allo scritto difensivo tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile a sostegno delle proprie motivazioni.
Occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di irricevibilità del ricorso.
Occorre inoltre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare ed allegare una copia del verbale in questione.
Se si ritiene necessario si può richiedere al Prefetto di essere sentiti personalmente. In tal caso occorre attendere la convocazione.

Per il ricorso al Giudice di Pace è importante allegare una copia dell'atto impugnato, cioè il verbale possibilmente in originale, unitamente a tutti i documenti, anche in copia, ritenuti utili per sostenere le proprie ragioni.
Occorre poi indicare i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale, ovvero perché lo stesso è ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o le motivazioni che hanno indotto a commettere la violazione che potrebbero essere ritenute utili dal Giudice al fine dell'accoglimento del ricorso.
È inoltre possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizioni (ad esempio indicando le generalità dei testimoni a discarico).
A conclusione del ricorso devono essere formulate esplicitamente le richieste.
Se sussistono gravi motivi può anche essere chiesta la sospensione dell’esecutorietà del verbale, che il Giudice valuterà e, se del caso, concederà discrezionalmente prima del giudizio.
Il ricorso va firmato obbligatoriamente a pena di inammissibilità dello stesso. Il ricorrente dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso.
È possibile delegare altra persona sia per quanto riguarda il deposito, sia per quanto riguarda la presenza nel giorno fissato per l’udienza. La delega deve essere depositata preventivamente in Cancelleria, unitamente a copia di entrambi i documenti di riconoscimento (delegante e delegato).
Per questo tipo di ricorso non è necessaria la presenza di un avvocato e l’interessato (o suo delegato) può stare personalmente davanti al Giudice.

Cosa si ottiene

L'accoglimento o meno del ricorso.

Tempi e scadenze

Ricorso al Prefetto
Si deve presentare ricorso entro 60 giorni (oltre tale termine il ricorso è irricevibile) dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero quando il trasgressore è stato fermato dall’agente di Polizia Locale su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente e consegnato (notificato) il verbale. La mancata sottoscrizione e il mancato ritiro del verbale all’atto della contestazione da parte dell’interessato non comportano impedimenti all’esecuzione di quanto contenuto nel verbale. Il verbale in tal caso si dice “atto unilaterale”, significa cioè che per essere valido non richiede accettazione e ritiro da parte dell’interessato.

Se l’atto d’accertamento è costituito dall’avviso lasciato sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di un verbale perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.), tramite servizio postale o messo notificatore. In tali casi è comunque ammesso il pagamento. L’avviso di sosta è stato definito da alcune Prefetture “un mero atto di cortesia” volto a consentire l’immediato pagamento della sanzione per risolvere nell’immediatezza il debito sorto con la Pubblica Amministrazione.

Ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale.

Quanto costa

La presentazione del ricorso è gratuita.

In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella originaria indicata sul verbale. Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.

L’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Como.

In caso di accoglimento del ricorso con l’ordinanza di archiviazione il Prefetto dispone l’annullamento del verbale e degli atti conseguenti.

Sezione ricorsi della Prefettura di Como


Il Giudice di Pace non ha (come il Prefetto) l'obbligo di raddoppiare la sanzione nel caso in cui ritenga di rigettare il ricorso. Il Giudice di Pace, pertanto, stabilisce l'importo da pagare direttamente in sentenza.
La sentenza del Giudice di Pace può essere impugnata secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

Giudice di Pace di Como

Vincoli

Il ricorso non è ammissibile se nel frattempo è stato effettuato il pagamento della sanzione.

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Pagina aggiornata il 02/10/2024

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