Separazione e divorzio
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Servizio attivo
I coniugi possono concludere la separazione o il divorzio:
- in tribunale
- davanti all'avvocato
- davanti all'Ufficiale di Stato civile
A chi è rivolto
A coloro che intendono separarsi o divorziare
Descrizione
Gli atti relativi alla separazione, alla cessazione degli effetti civili o scioglimento di matrimonio possono pervenire all'ufficiale dello Stato Civile tramite:
- i tribunali italiani
- gli avvocati
- gli interessati
per la conseguente annotazione/trascrizione sui registri di stato civile ai fini della pubblicità e certificazione.
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi, che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi davanti a un giudice
Le sentenze emesse dal tribunale sono comunicate direttamente dalle Cancellerie all'ufficio competente.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono i tempi dettati dall'art. 1 della Legge n. 55/2015.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta/autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica.
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L’accordo da inoltrare al Comune di Como potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via PEC.
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Inoltre:
- l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale: nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio - si potrà prevedere solo un eventuale assegno di mantenimento periodico da parte di uno dei coniugi;
- i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono i tempi dettati dall'art. 1 della Legge n. 55/2015.
Come fare
Occorre prenotare un appuntamento presso l'Ufficio Matrimoni dello Stato Civile. Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si devono presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
Cosa serve
- Documento di identità dei coniugi in corso di validità
- Dichiarazione di ciascuno dei coniugi circa l'assenza di figli in comune e di essere/non essere parti di un giudizio pendente concernente la separazione o il divorzio tra i coniugi
Cosa si ottiene
La separazione o il divorzio
Tempi e scadenze
La prima comparizione davanti all'Ufficiale di stato civile avviene entro una settimana dal primo contatto.
Il giorno dell'appuntamento l'ufficiale acquisisce la documentazione e fissa le date per la sottoscrizione dei due atti previsti dalla legge: dichiarazione e conferma.
Tra il primo e il secondo atto deve trascorrere un tempo di almeno 30 giorni.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sottoscrizione dell'atto di dichiarazione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Quanto costa
Il servizio prevede il pagamento di un diritto fisso pari a euro 16,00 da versarsi in contanti il giorno della dichiarazione.
Accedi al servizio
Occorre presentarsi allo sportello previo contatto con l'ufficio