Le Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato, costituite con atto pubblico ai sensi degli artt. 14 e 16 del c.c., soggette alla tenuta del Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, devono avere approvato uno Statuto che le regolamenti.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un Notaio, da un Segretario Comunale oppure da un altro Pubblico Ufficiale abilitato a tali adempimenti.
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
La bollatura/vidimazione del registro degli aderenti, [prevista ai sensi e per gli effetti del D.M. del 14 febbraio 1992 (G.U. n.44 del 22 febbraio 1992), così come modificato dal D.M. 16 novembre 1992 (G.U. n. 285 del 3 dicembre 1992)], avviene attraverso richiesta con apposito modulo da presentare al Segretario Generale del Comune dove ha sede l’Associazione, unitamente alla consegna del registro da vidimare.
Sulla copertina, dei registri rilegati deve essere riportata, sempre a cura del richiedente, la denominazione dell’Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro. (Es. Registro degli Associati – Libro degli associati – Registro dei volontari).
Eventuali registri a fogli mobili devono essere presentati in apposito raccoglitore e numerati e denominati come sopra.