Autorizzazione in deroga ai limiti di esposizione del rumore
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Servizio attivo
Il Comune classifica il proprio territorio in sei classi di destinazioni d'uso, per ciascuna delle quali vengono fissati i limiti massimi di livello sonoro consentito.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini
Descrizione
Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti nella zona in cui ricade l'area di interesse (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991, dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 e dell’art. 8 della L.R. 13/01) possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, proprio in considerazione della loro occasionalità.
Tali attività sono: cantieri, luna-park, circhi, manifestazioni musicali, teatrali e sportive, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo.
Come fare
La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, completa della documentazione elencata nella modulistica di riferimento, deve essere presentata al Settore 12 Ambiente-Difesa del suolo-Acque meteoriche o, nel solo caso di attività temporanee rumorose legate ad attività produttive o pubblici esercizi, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
L'istanza può essere presentata dal legale rappresentante o titolare della ditta responsabile del cantiere o dell'associazione/ente che organizza l'evento.
Nella domanda devono essere specificate le generalità e i dati fiscali del richiedente, il tipo di attività, il luogo e il periodo di durata del cantiere o della manifestazione.
È fondamentale inserire un numero di telefono per essere ricontattati nel caso vi sia bisogno di integrazioni/correzioni, etc..
La domanda di autorizzazione, redatta sui moduli previsti, completa dei relativi allegati, può essere inviata scegliendo solo una delle seguenti modalità:
- tramite posta all’indirizzo: Comune di Como – Settore Ambiente-Difesa del suolo-Acque meteoriche – Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como;
- all'indirizzo PEC del Comune.
Nella PEC occorre allegare la copia digitale dei materiali. Le due marche da bollo, ove necessarie, possono essere fornite in questo caso all'atto del ritiro fisico dell'autorizzazione.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 7 par. 23 del Regolamento applicativo del Piano di Azzonamento Acustico per le manifestazioni occasionali svolte su aree di proprietà di pubblici esercizi o attività commerciali produttive, o su aree pubbliche in concessione agli stessi
Cosa serve
Occorre allegare:
- Una relazione in cui vengono descritte nel dettaglio le attività che verranno svolte e gli accorgimenti che si adotteranno per contenere al massimo i disagi. Nel caso l'attività rumorosa per cui si richiede l'autorizzazione in deroga sia legata a attività produttive o pubblici esercizi, in sostituzione alla relazione andrà allegata la Relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato in acustica ambientale. In quest'ultimo caso l'autorizzazione in deroga va richiesta al SUAP;
- Una mappa dell'area in cui si svolgeranno le attività rumorose con l'indicazione delle distanze tra le fonti sonore e i recettori più prossimi;
- I libretti dei mezzi tecnici impiegati in cantiere o le schede tecniche dei diffusori audio utilizzati durante le manifestazioni, da cui si evinca il loro livello sonoro espresso in dB(A);
- Un documento di identità della persona che, in qualità di legale rappresentante, richiede l'autorizzazione in deroga.
Cosa si ottiene
Il rilascio dell'autorizzazione
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude normalmente entro 30 giorni dalla data di presentazione, salva la richiesta di integrazioni nel caso la documentazione prodotta non sia corretta o sia insufficiente. L'atto non è soggetto a silenzio assenso.
L’Autorizzazione in deroga ha una durata variabile, in funzione del tipo di attività per cui è richiesta.
Quanto costa
€ 16,00 per marca da bollo da apporre sulla domanda e € 16,00 per marca da bollo da apporre sull’autorizzazione, a meno che il soggetto richiedente non sia una ONLUS o assimilabile; in tal caso non vi sono costi.
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Casi particolari
Quando non serve
Sono sempre autorizzate in deroga ai limiti acustici vigenti nella zona di interesse e, pertanto, esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione stessa, le seguenti attività (art. 7 par. 32, Regolamento applicativo del Piano di Azzonamento Acustico):
- i lavori edili svolti all'interno di edifici, fatti salvi i regolamenti condominiali;
- tutte quelle attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel Regolamento, quali, ad esempio l’esercizio di hobby; queste attività sono consentite anche il sabato e nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 20:00, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico per la limitazione del disturbo e nel rispetto del regolamento condominiale;
- l’attività di taglio dell’erba, manutenzione siepi e similari con macchinari rumorosi in orario come segue:
- periodo INVERNALE nelle seguenti fasce orarie: nei giorni feriali e festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
- periodo ESTIVO nelle seguenti fasce orarie: nei giorni feriali e festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
- lavori urgenti e improrogabili inerenti la messa in sicurezza di situazioni pericolose per la pubblica incolumità o per il ripristino di servizi essenziali;
- esercitazioni di protezione civile ed assimilabili;
- sparo tradizionale di mezzogiorno del cannone antigrandine ubicato sul tratto di funicolare Como-Brunate;
- i servizi pubblici di raccolta rifiuti, pulizia strade e pozzetti etc. disciplinati nel servizio di nettezza urbana;
- utilizzo delle campane per esigenze di culto religioso, ai sensi dell’accordo Stato - Chiesa di cui alla Legge 25/03/1985, n.121, della Circolare della Commissione Episcopale Italiana (CEI) n. 33 del 2002 e nel rispetto dell’eventuale regolamento della Diocesi;
- i mercati, fatta salva la normativa in materia di pubblica sicurezza, gli aspetti urbanistici, paesaggistici, relativi alla concessione di suolo pubblico e i regolamenti specifici;
- i lavori di manutenzione stradale e del verde pubblico eseguiti da parte del Comune in fascia oraria diurna
Ulteriori informazioni
Sanzioni
Nel caso non vengano rispettate le prescrizioni del Comune può essere applicato l'articolo 650 del Codice Penale che prevede, se il fatto non costituisce un più grave reato, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206.
Il mancato rispetto di ordinanze in materia di acustica prevede una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 20.000 Euro (art. 10, comma 1, Legge 447/1995).
Il superamento dei limiti di emissioni sonore, nell’esercizio nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, prevede una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 10.000 Euro (art. 10, comma 2, Legge 447/1995).
La violazione di disposizioni di Stato, Regione, Provincia e Comuni in applicazione della Legge 447/1995 è sanzionata con un minimo di 500 e un massimo di 20.000 Euro (art. 10, comma 3, Legge 447/1995).