ICI
-
Servizio attivo
Le informazioni contenute in questa pagina sono utili per il tributo ICI, in vigore fino al 31 dicembre 2011. Tutte le informazioni sono quindi valide solo per eventi, pratiche e pagamenti precedenti tale data. Dopo tale data l'ICI è stata sostituita dall'IMU.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini che possiedono fabbricati e aree edificabili in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento.
Descrizione
L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati e aree edificabili in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.
Per calcolare l'Imposta bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, ossia la "base imponibile". A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di aree edificabili.
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. Il coefficiente
per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
- 140 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc...); Tale moltiplicatore si applica a decorrere dal 03.10.2006 (art.2, comma 45, del D.L.262/2006, convertito in L.286/2006) mentre per il periodo precedente si applicava il moltiplicatore 100;
100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A10, B e C1); - 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc.(categoria D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati; per questi si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.
Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
I terreni agricoli siti nel Comune di Como sono esenti dall'ICI in quanto ricadenti in zone montane o di collina, come stabilito dal Ministero delle Finanze con Circolare 14 giugno 1993 n. 9.
Come fare
L'imposta si determina applicando alla base imponibile, ossia al valore catastale, l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale per l'anno di riferimento.
Contrariamente a quanto avviene per l'Irpef, il periodo preso a base per la determinazione dell'I.C.I. da versare è l'anno in corso. L'imposta deve essere quindi calcolata sulla base dei mesi di possesso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero. Ad esempio, il contribuente che ha acquistato un immobile il 20 aprile dovrà versare a giugno (acconto) e a dicembre (saldo), l'I.C.I. relativa agli otto mesi di possesso dell'immobile (maggio - dicembre).
Per il calcolo dell'ICI da pagare al Comune di Como è possibile avvalersi del servizio di calcolo on line.
Modalità di pagamento
Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate:
- il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 16 giugno;
- il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo) entro il 16 dicembre.
Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.
Il versamento ICI si può effettuare:
- utilizzando il nuovo bollettino di c/c postale intestato a: CRESET - SERVIZI TERRITORIALI SPA - COMO - CO - I.C.I. sul c/c n. 89061352
presso:
- gli uffici postali
- gli sportelli degli istituti di credito (con commissione stabilita dagli stessi
- oppure utilizzando il modello F24 (senza commissioni) da presentare agli sportelli postali, bancari e/o studi professionali abilitati.
L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivamente dovuto (acconto+saldo) è uguale o inferiore a Euro 21,00. L'importo da versare deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Dovunque si paghi, il modulo di versamento è identico ed è distribuito gratuitamente.
Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art.13 del D.Lvo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso lo Sportello I.C.I..
Tale regolarizzazione richiede il pagamento:
- 1/12 della sanzione (2,5%) con pagamento entro un mese;
- 1/10 della sanzione (3%) con pagamento oltre un mese, ma entro un anno dalla scadenza.
In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (2,5% annuo fino al 31.12.2007 e 3% annuo dal 01.01.2008) maturati per ogni giorno di ritardo.
Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento (art. 13 del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992).
Cosa serve
Dati catastali
Cosa si ottiene
Il calcolo dell'imposta.
Tempi e scadenze
L'ICI è stata in vigore fino al 31 dicembre 2011, è stata successivamente sostituita dall'IMU.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Detrazioni, riduzioni, agevolazioni
Per l'abitazione principale è prevista l'esenzione dal pagamento dell'Imposta ICI a condizione che non sia censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le abitazioni principali censite nelle predette categorie sono invece soggette all'aliquota ridotta del 4 per mille con applicazione della detrazione Comunale d'imposta di Euro 103,29, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è utilizzato come dimora abituale, ovvero luogo di residenza anagrafica. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'I.C.I., la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Si considera abitazione principale, quindi esente, limitatamente ad una sola per anno d'imposta, anche quella concessa in uso gratuito dal proprietario o dall'usufruttuario, a parente in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, maggiore di età, a condizione che detto parente vi risieda e per il periodo di residenza anagrafica. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste a favore di coloro che cedono in uso gratuito un immobile ad uso abitativo a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, come previsto dall'art. 2, comma 5°, del Regolamento I.C.I. attualmente in vigore, l'interessato deve compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio e presentarla allo sportello ICI, ovvero inviarlo tramite posta, fax o e-mail, a condizione (in questi ultimi casi) che alleghio copia di un documento di identità.
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Chi deve presentare la dichiarazione
Deve essere presentata la dichiarazione ICI nell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni entro il termine previsto per la presentazone della "dichiarazione dei redditi". La dichiarazione non deve invece essere presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nell'anno precedente, o che sono comunque esclusi dall'I.C.I.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune - Ufficio I.C.I. - oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno all'Ufficio I.C.I.
Quando deve essere presentata la dichiarazione ICI
La dichiarazione ICI deve essere presentata se la variazione riguarda i seguenti casi:
- immobili che diventano esenti dall'ICI in quanto utilizzati come "abitazione principale" (deve essere indicato sia l'acquisto che la perdita del diritto all'esenzione che dipende dalle variazioni della residenza anagrafica);
- immobili "inagibili o inabitabili", con conseguente riduzione dell'ICI del 50%;
- immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali il notaio non ha utilizzato il MUI (modello unico informatico) per la trascrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale; trattasi, ad esempio, degli atti di divisione, donazione, permuta, costituzione di diritto reale a titolo gratuito, ecc. (l'elenco completo delle fattispecie è indicato a pag. 2 delle istruzioni alla dichiarazione ICI 2007);
- immobili oggetto di "locazione finanziaria";
- immobili oggetto di "concessione amministrativa su aree demaniali";
- aree edificabili;
- immobili assegnati a soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- immobili concessi in locazione dall'ALER;
- fabbricati di categoria "D", privi di rendita catastale, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- fabbricati di categoria "D", privi di rendita catatale, oggetto di attribuzione di rendita catastale d'ufficio;
- immobili per i quali è stata presentata dichiarazone al Catasto di nuova costruzione o di variazione per modifica strutturale o per cambio di destinazione d'uso (dichiarazione catastale con procedura DOCFA);
- immobili interessati da "riunione di usufrutto";
- immobili che hanno acquistato o perso i requisiti di ruralità;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- le parti comuni del condominio che sono accatastate in via autonoma (la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio);
- immobili in "multiproprietà";
- immobili sui quali è stato acquistato o è cessato un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (esempio usufrutto legale dei genitori, diritto di abitazione del coniuge superstite);
- immobili oggetto di asta giudiziaria;
- immobili oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.